In data 15 aprile 2004, tra le Associazioni
delle imprese di costruzione (industriali, artigiane, e cooperative) e
i sindacati nazionali edili è stata stipulata la convenzione per il
rilascio del DURC.
Riportiamo l'art. 5 che disciplina i requisiti per il rilascio del DURC.
L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono
tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità
contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione
dell'opera.
La Cassa Edile è tenuta all'emissione della
certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le
seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è
suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.
1
La posizione di regolarità contributiva
dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per
l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di
competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a
condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la
Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non
sia tra quelle segnalate come irregolari.
Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati
nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di
aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco
delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle
richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2
L'impresa si considera in regola quando ha
versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli
relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento
all'atto della richiesta di certificazione.
3
Condizione per la regolarità dell'impresa,
anche ai fini delle successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella
denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore
lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a
quello contrattuale.
4
Per i lavori pubblici la certificazione di
regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei
lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla
Cassa Edile competenze per territorio per il periodo per il quale è
effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che
l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei
cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere
in cui è occupato.
5
Il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della Legge n.
415 / 1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili
regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso Comune del
16 Dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale
e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con
gli accordi del 18 Dicembre 1998 e 19 settembre 2002.
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