LA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DURC

 
 
In data 15 aprile 2004, tra le Associazioni delle imprese di costruzione (industriali, artigiane, e cooperative) e i sindacati nazionali edili è stata stipulata la convenzione per il rilascio del DURC.
Riportiamo l'art. 5 che disciplina i requisiti per il rilascio del DURC.

L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.

La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.

1

La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.

2

L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione.

3

Condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini delle successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.

4

Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competenze per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

5

Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della Legge n. 415 / 1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso Comune del 16 Dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del 18 Dicembre 1998 e 19 settembre 2002.

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