LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI PER LE OPERE PUBBLICHE E I LAVORI PRIVATI

 
 
La normativa sul documento unico di regolarità contributiva si inserisce in regolamentazioni precedenti relative all'obbligo per l'imprenditore di rispettare gli adempimenti previdenziali assicurativi e collettivi a favore del personale dipendente.
La legge 19 marzo 1990 n. 55 contiene la prima e fondamentale normativa sull'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che eseguono opere pubbliche.
Il comma 7 dell'art. 18 della richiamata legge stabilisce che "l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva".
Il successivo DPCM 10 gennaio 1991 n. 55 detta, all'art. 9, disposizioni per l'adeguamento dei capitolati speciali alla legge n. 55/90.

In particolare stabilisce che:

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento".

Il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 prevede, poi, "che può essere escluso dalla procedura di appalto il concorrente che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza. L'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori".

Il Ministero del lavoro nell'ampia ed esauriente circolare n. 26 del 2000 ha sottolineato pertanto come dalla normativa vigente – della quale sopra sono ricordati gli aspetti salienti – scaturisce l'obbligo per il datore di lavoro – appaltatore di "provvedere al rispetto della normativa statale e collettiva posta a tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori".

Osserva anche il Ministero del lavoro come gli stessi principi di qualità, professionalità e correttezza di cui all'art. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla L. n. 415 del 1998, rappresentano un'ulteriore conferma di come il contenuto del contratto d'appalto pubblico sia necessariamente integrato dall'impianto normativo posto a tutela dei lavoratori: vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili".

Ricorda inoltre il Ministero del Lavoro le istruzioni date dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare n. 1643 del 22 giugno 1967 – che esegue e precede altre circolari di analogo contenuto – sull'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire la cosiddetta clausola sociale nelle lettere di invito alle gare e nei singoli contratti di appalto.

La clausola dispone che "in caso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazione a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire che il pagamento all'impresa delle somme medesime non sia effettuato sino a quando non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

A complemento della normativa richiamata si giustappone altresì la previsione contenuta nell'art. 3 comma 8 lettera b), del D.lgs. n. 494/96 come modificato dal D.lgs. n. 528/99, prevedente l'obbligo per il committente, o il responsabile dei lavori, di richiedere "(..) alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti".

E' su questa normativa che verrà poi innestata – ne parliamo in seguito – la procedura relativa al DURC.
In tema di lavori pubblici vogliamo infine richiamare l'attenzione su due normative.
La prima è il DPR 25 gennaio 2000 n. 34, che contiene il Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti che eseguono lavori pubblici.
Tra i requisiti occorrenti per la qualificazione (art. 18) è previsto "l'adeguato organico medio annuo" che è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente.
Come ha precisato il Ministero dei Lavori pubblici nella circolare 1° marzo 2000, relativa al suddetto DPR n. 34, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, è documentato:

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito.
In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa, nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.

Per i lavori privati gli obblighi delle imprese sono precisati nell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, che prevede, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, la dichiarazione dell'impresa sul contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti e la presentazione da parte dell'impresa stessa di un certificato di regolarità contributiva.

Sulla base di questo impianto, la legge 22 novembre 2002 n. 266 ed il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (art. 86, comma 10) hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità all'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'innovazione di massima rilevanza da sottolineare riguarda il fatto che l'obbligo di presentare il DURC non riguarda soltanto gli appalti pubblici, come previsto dalla legge n. 266 che si riferiva appunto all'affidamento dei lavori pubblici, con riguardo all'aggiudicazione e stipula dell'appalto, al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e del saldo finale, alle attestazioni SOA. Infatti con il decreto legislativo n. 276 è stato stabilito che il DURC riguarda anche i lavori privati, prevedendo che il committente o responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministratore concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denunzia di inizio attività, anche il documento unico di regolarità contributiva , che come illustrato nel presente giornale, è rilasciato dalle Casse Edili.

Il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 14 Luglio 2004 ha chiarito che in base alla nuova normativa non è ammissibile che l'impresa possa, in sostituzione del DURC, autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili.

In proposito riteniamo di richiamare l'attenzione sulle successive disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004.

L'art. 20 di tale decreto ribadisce che il committente o responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori il certificato di regolarità contributiva, cioè il DURC.

In mancanza, e questo vogliamo sottolineare, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

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