La normativa sul documento unico di
regolarità contributiva si inserisce in regolamentazioni precedenti
relative all'obbligo per l'imprenditore di rispettare gli adempimenti
previdenziali assicurativi e collettivi a favore del personale
dipendente.
La legge 19 marzo 1990 n. 55 contiene la prima e fondamentale normativa
sull'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che eseguono
opere pubbliche.
Il comma 7 dell'art. 18 della richiamata legge stabilisce che
"l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva".
Il successivo DPCM 10 gennaio 1991 n. 55 detta, all'art. 9,
disposizioni per l'adeguamento dei capitolati speciali alla legge n.
55/90.
In particolare stabilisce che:
1. La documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e
comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere
effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha,
tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede
di emissione dei certificati di pagamento".
Il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n.
406 prevede, poi, "che può essere escluso dalla procedura di appalto il
concorrente che non sia in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi
sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato
di residenza. L'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli
offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di
indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori".
Il Ministero del lavoro nell'ampia ed
esauriente circolare n. 26 del 2000 ha sottolineato pertanto come dalla
normativa vigente – della quale sopra sono ricordati gli aspetti
salienti – scaturisce l'obbligo per il datore di lavoro – appaltatore
di "provvedere al rispetto della normativa statale e collettiva posta a
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori".
Osserva anche il Ministero del lavoro come
gli stessi principi di qualità, professionalità e correttezza di cui
all'art. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla L.
n. 415 del 1998, rappresentano un'ulteriore conferma di come il
contenuto del contratto d'appalto pubblico sia necessariamente
integrato dall'impianto normativo posto a tutela dei lavoratori:
vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione anche
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili".
Ricorda inoltre il Ministero del Lavoro le
istruzioni date dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare n.
1643 del 22 giugno 1967 – che esegue e precede altre circolari di
analogo contenuto – sull'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
la cosiddetta clausola sociale nelle lettere di invito alle gare e nei
singoli contratti di appalto.
La clausola dispone che "in caso di
inottemperanza agli obblighi di dare applicazione a tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende edili ed affini, e negli accordi locali
integrativi dello stesso, la stazione appaltante medesima comunicherà
all'impresa, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire
che il pagamento all'impresa delle somme medesime non sia effettuato
sino a quando non sia stata accertata la piena soddisfazione degli
obblighi predetti.
A complemento della normativa richiamata si
giustappone altresì la previsione contenuta nell'art. 3 comma 8 lettera
b), del D.lgs. n. 494/96 come modificato dal D.lgs. n. 528/99,
prevedente l'obbligo per il committente, o il responsabile dei lavori,
di richiedere "(..) alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti".
E' su questa normativa che verrà poi innestata – ne parliamo in seguito – la procedura relativa al DURC.
In tema di lavori pubblici vogliamo infine richiamare l'attenzione su due normative.
La prima è il DPR 25 gennaio 2000 n. 34, che contiene il Regolamento
per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti
che eseguono lavori pubblici.
Tra i requisiti occorrenti per la qualificazione (art. 18) è previsto
"l'adeguato organico medio annuo" che è dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente.
Come ha precisato il Ministero dei Lavori pubblici nella circolare 1°
marzo 2000, relativa al suddetto DPR n. 34, il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, è documentato:
1) per i soggetti non tenuti alla redazione
del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750
o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In
particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda
dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di
determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e
notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure
ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei
parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il
costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale
rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti
l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il
personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al
numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da
autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica
attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione
INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza
dell'organico;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la
presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative
europee, corredati dalla relativa nota di deposito.
In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il
personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la
composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio
ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata
dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di
dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla
stessa nota integrativa, nonché dalla presentazione di
autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza
dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte
dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del
libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile
comprovante la consistenza dell'organico.
Per i lavori privati gli obblighi delle
imprese sono precisati nell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14
agosto 1996 n. 494, che prevede, su richiesta del committente o del
responsabile dei lavori, la dichiarazione dell'impresa sul contratto
collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti
e la presentazione da parte dell'impresa stessa di un certificato di
regolarità contributiva.
Sulla base di questo impianto, la legge 22
novembre 2002 n. 266 ed il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276
(art. 86, comma 10) hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili
stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità
Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica
richiesta, attesti contestualmente la regolarità all'impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla
base della rispettiva normativa di riferimento.
L'innovazione di massima rilevanza da
sottolineare riguarda il fatto che l'obbligo di presentare il DURC non
riguarda soltanto gli appalti pubblici, come previsto dalla legge n.
266 che si riferiva appunto all'affidamento dei lavori pubblici, con
riguardo all'aggiudicazione e stipula dell'appalto, al pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori e del saldo finale, alle attestazioni
SOA.
Infatti con il decreto legislativo n. 276 è stato stabilito che il DURC
riguarda anche i lavori privati, prevedendo che il committente o
responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministratore concedente,
prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della
denunzia di inizio attività, anche il documento unico di regolarità
contributiva , che come illustrato nel presente giornale, è rilasciato
dalle Casse Edili.
Il Ministero del Lavoro con lettera
circolare del 14 Luglio 2004 ha chiarito che in base alla nuova
normativa non è ammissibile che l'impresa possa, in sostituzione del
DURC, autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e
Casse Edili.
In proposito riteniamo di richiamare
l'attenzione sulle successive disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004.
L'art. 20 di tale decreto ribadisce che il
committente o responsabile dei lavori deve trasmettere
all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori il
certificato di regolarità contributiva, cioè il DURC.
In mancanza, e questo vogliamo sottolineare, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
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